14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 6653 del 29 aprile 2003
Testo massima n. 1
In caso di divisione giudiziale di un immobile mediante assegnazione ad uno dei condividenti tenuto a versare i dovuti conguagli in denaro, gli interessi sulle somme dovute decorrono a far data dalla pronuncia giudiziale — definitiva o provvisoria — di scioglimento della comunione e di assegnazione del bene al condividente stesso — per questo contestualmente dichiarato tenuto alla corresponsione del conguaglio in favore dell’altro —, e non anche dal momento della domanda giudiziale di divisione ovvero da quello della sentenza di primo grado.
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Testo massima n. 2
In tema di divisione giudiziale, il debito da conguaglio che grava sul condividente assegnatario di un immobile non facilmente divisibile [ che ha natura di debito di valore ] nasce solo con l’assegnazione del bene, al momento della pronunzia definitiva sulla divisione — momento al quale deve, pertanto, essere rapportato il valore di ciascuna porzione proporzionale ad ogni singola quota, onde regolare, come per il periodo precedente, i rapporti in termini di rendiconto, con riferimento ai frutti del bene — , con la conseguenza che il condividente non assegnatario il quale, oltre a ricevere il conguaglio pari al valore attuale della sua quota, abbia altresì percepito, nel tempo di indivisione, la sua porzione di frutti del bene [ ovvero possa, in sede di divisione, far valere il credito risultante dal rendiconto per la mancata percezione di quei frutti ] non può chiedere, cumulativamente, anche gli interessi sul valore della quota, ciò comportando una illegittima duplicazione del rendimento della quota stessa, che verrebbe ingiustificatamente a gravare sul coerede assegnatario.
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