Cass. civ. n. 2021 del 9 aprile 1979

Testo massima n. 1


Ai fini della legittimazione all'opposizione di terzo revocatoria, di cui all'art. 404 comma secondo c.p.c., è necessario che l'istante abbia la qualità di creditore o di avente causa di una delle parti del processo nel quale è stata pronunziata la sentenza impugnata e non anche che abbia acquistato tale qualità prima dell'inizio del giudizio medesimo, in virtù di una scrittura di data certa anteriore.

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