Cass. civ. n. 305 del 9 febbraio 1970
Testo massima n. 1
Nell'ipotesi che il processo non sia stato riassunto nei confronti di tutti gli eredi di una parte defunta, il rinvio della causa al primo giudice deve intendersi all'intero procedimento e non soltanto alla domanda proposta dalla parte defunta (nello stesso giudizio, più parti avevano proposto una pluralità di domande contrapposte).