Cass. civ. n. 149 del 14 gennaio 1967

Testo massima n. 1


Esauritosi il giudizio di rinvio con la pronuncia sul merito della controversia, la domanda di restituzione, di cui all'art. 389 c.p.c., non è più proponibile davanti al giudice di rinvio, dovendo essa proporsi dinanzi al giudice di merito competente secondo le comuni regole sulla competenza.

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