Cass. civ. n. 149 del 14 gennaio 1967
Testo massima n. 1
Esauritosi il giudizio di rinvio con la pronuncia sul merito della controversia, la domanda di restituzione, di cui all'art. 389 c.p.c., non è più proponibile davanti al giudice di rinvio, dovendo essa proporsi dinanzi al giudice di merito competente secondo le comuni regole sulla competenza.