Cass. civ. n. 1994 del 21 luglio 1962
Testo massima n. 1
La violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, posta in essere fin dalla costituzione del rapporto processuale, importa, con l'annullamento della sentenza da parte della Corte di cassazione, il rinvio della causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 383 c.p.c.