Cass. civ. n. 1341 del 25 maggio 1949

Testo massima n. 1


Al fine di impedire la decadenza della parte dal diritto di fare escutere il teste, alla citazione notificata al teste medesimo è equiparabile la impossibilità di effettuarla, per il verificatosi allontanamento del teste dal luogo di sua residenza esattamente indicato nella lista notificata, allontanamento reso noto alla parte deducente dalla relazione dell'ufficiale giudiziario, in un momento in cui sarebbe stato impossibile di provvedere tempestivamente ad una nuova citazione.

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