14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2268 del 2 febbraio 2006
Testo massima n. 1
È legittima la motivazione per relationem della sentenza pronunciata in sede di gravame, purché il giudice d’appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, in modo che il percorso argomentativo desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze risulti appagante e corretto. Deve viceversa essere cassata la sentenza d’appello allorquando la laconicità della motivazione adottata, formulata in termini di mera adesione, non consenta in alcun modo di ritenere che alla affermazione di condivisione del giudizio di primo grado il giudice di appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame. [ Nella fattispecie, relativa a sinistro stradale derivato dallo scontro di due autoveicoli, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza del giudice di appello la quale, a fronte del gravame sulle circostanze che avevano portato il primo giudice a ritenere la colpa esclusiva di uno dei due conducenti al fine di ottenere una diversa ricostruzione del sinistro ovvero una diversa graduazione di colpa dei protagonisti dello stesso, si era limitata ad affermare che «la ricostruzione in proposto operata dal primo giudice risulta certamente corretta, in quanto fondata sulle risultanze probatorie tutte di cui in atti» ].
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]