Cass. pen. n. 44153 del 4 ottobre 2018

Testo massima n. 1


In materia di impugnazione di misure cautelari personali, il termine per il deposito dell'ordinanza del tribunale del riesame - il cui mancato rispetto determina, ai sensi dell'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., la perdita di efficacia dell'ordinanza applicativa della misura coercitiva, decorre dalla data del deposito del dispositivo e non dalla eventuale diversa data della camera di consiglio.

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