14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1566 del 24 febbraio 1999
Posted at 16:22h
in Massimario
Testo massima n. 1
L’attribuzione di un bene indivisibile ad un gruppo di comunisti le cui quote, soltanto perciò, superano la maggior quota singola, di cui è titolare il condividente antagonista, viola il principio del favor divisionis, perché in tal modo non si scioglie la comunione, ma la si mantiene, pur se ridotta ai contitolari della quota collettiva, mentre, in presenza di contrapposte domande di assegnazione, deve esser preferito l’aspirante titolare della maggior quota individuale.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]