14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 9037 del 4 luglio 2001
Posted at 16:26h
in Massimario
Testo massima n. 1
L’inosservanza del divieto di licenziamento del lavoratore in malattia, fino a quando non sia decorso il cosiddetto periodo di comporto [ art. 2110, comma secondo, c.c. ], non determina di per sè la nullità della dichiarazione di recesso del datore di lavoro, ma implica, in applicazione del principio della conservazione degli atti giuridici [ art. 1367 c.c. ], la temporanea inefficacia del recesso stesso fino alla scadenza della situazione ostativa.
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