14 Mag Cassazione civile Sez. V sentenza n. 780 del 14 gennaio 2011
Testo massima n. 1
In tema di INVIM, gli eredi non rispondono solidarmente dell’imposta dovuta dal dante causa, ma “pro quota”, in base alla regola generale di cui all’art. 1295 c.c., operando in materia tributaria la solidarietà fra gli eredi solo nei casi espressamente previsti e prevedendo l’art. 26 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 643 la solidarietà per il pagamento del tributo indicato limitata agli “alienanti” e ai “beneficiari del trasferimento di ciascun immobile” [ categoria quest’ultima riferita all’ipotesi di trasferimento a titolo gratuito ].
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