14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 14772 del 30 marzo 2018
Testo massima n. 1
In tema di sequestro preventivo di somme di danaro su conti correnti bancari, il termine per la proposizione dell’istanza di riesame decorre o dal momento di comunicazione dei c.d. “blocchi” effettuati dall’istituto bancario o dal momento, anche precedente, in cui l’interessato abbia avuto conoscenza del provvedimento di sequestro. [ In applicazione del principio, la Corte ha annullato l’ordinanza del Tribunale del riesame che aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta il 31 ottobre 2017 avverso il provvedimento di sequestro del giudice per le indagini preliminari del 9 ottobre 2017, eseguito il successivo 7 novembre ].
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]