14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 9386 del 1 marzo 2018
Testo massima n. 1
In tema di riesame di misure cautelari personali, non incorre nel divieto di “bis in idem” il tribunale che confermi un’ordinanza cautelare emessa per il reato previsto dall’art.416-bis cod.pen., anche sulla base degli atti, prodotti nel corso dell’udienza camerale, di un diverso procedimento, nell’ambito del quale sia stata avanzata un’autonoma richiesta cautelare, concernente il medesimo indagato e lo stesso titolo di reato, ma relativo alla partecipazione ad una diversa cosca di ‘ndrangheta, in quanto i fatti storici contestati non sono gli stessi e l’acquisizione degli atti del diverso procedimento è funzionale solo a provare indirettamente la distinta imputazione provvisoria.
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Testo massima n. 2
In tema di indagini difensive prodotte nel corso del procedimento di riesame, l’attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona informata sui fatti non può essere data per presupposta, ma deve essere valutata in concreto, tenendo conto del suo grado di coinvolgimento nei fatti di causa, del conseguente interesse rispetto all’esito del procedimento, del se, nel momento in cui ha reso le dichiarazioni, fosse o meno a conoscenza che l’ordinanza cautelare era stata emessa anche valorizzando sul piano accusatorio i suoi rapporti con l’indagato. [ Fattispecie in cui l’ordinanza cautelare aveva evidenziato il fatto che l’indagato aveva esercitato pressioni nei confronti del dichiarante, al fine di favorire l’assunzione in una cooperativa di pulizie di persone legate all’associazione mafiosa ].
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