Avvocato.it

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 6105 del 13 luglio 1987

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 6105 del 13 luglio 1987

Testo massima n. 1

L’art. 720 c.c. per il quale, in caso di divisione, gli immobili indivisibili devono essere compresi per intero, con addebito dell’eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, pone non una disciplina inderogabile, ma solo un criterio di preferenza, sicché, quando vi sia una pluralità di richieste di assegnazione di un immobile indivisibile, il giudice ha la facoltà di attribuire per intero il cespite all’uno anziché all’altro condividente ovvero di comprenderlo nella porzione del titolare della quota maggiore o nella porzione di più condividenti, nell’esercizio di un potere discrezionale, assoggettato al solo limite della indicazione delle ragioni della scelta.

[adrotate group=”9″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze