14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 44925 del 29 settembre 2017
Posted at 15:19h
in Massimario
Testo massima n. 1
È inammissibile, per manifesta infondatezza, la richiesta di revisione fondata non sull’acquisizione di nuovi elementi di fatto, ma su una diversa valutazione di prove già conosciute ed esaminate nel giudizio, ovvero su prove che, sia pur formalmente nuove, sono inidonee “ictu oculi” a determinare un effetto demolitorio del giudicato.
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]