14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 25516 del 22 maggio 2017
Testo massima n. 1
La persona offesa dal reato, anche se costituita parte civile, non ha il diritto di proporre personalmente ricorso per cassazione, sottoscrivendo il relativo atto, poiché per la valida instaurazione del giudizio di legittimità si applica la regola dettata dall’art. 613, comma primo, cod. proc. pen., secondo cui l’atto di impugnazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’apposito albo mentre la deroga contenuta nella prima parte della medesima norma si riferisce esclusivamente all’imputato.
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]