14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 8805 del 20 agosto 1993
Testo massima n. 1
Per il disposto dell’art. 720 c.c. gli immobili non comodamente divisibili compresi nell’eredità devono essere attribuiti preferibilmente per intero ad uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, con addebito dell’eccedenza, o anche nelle porzioni di più coeredi se questi ne richiedano congiuntamente l’attribuzione, mentre se nessuno dei coeredi è a ciò disposto si fa luogo alla vendita all’incanto. Pertanto, non può essere accolta, perché non conforme al dettato normativo, la richiesta di un coerede che, divenuto nel corso del giudizio titolare della quota maggiore, chieda l’attribuzione di altre porzioni dell’immobile residuo e la vendita all’incanto delle rimanenti parti dell’immobile non attribuite.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]