Cass. pen. n. 50760 del 7 novembre 2017
Testo massima n. 1
In tema di riesame, l'omesso deposito, richiesto dalla difesa dell'indagato, da parte del pubblico ministero dei file audio delle registrazioni delle conversazioni intercettate, utilizzate per l'emissione dell'ordinanza cautelare, determina l'inutilizzabilità a fini cautelari delle predette conversazioni, dovendosi escludere che, dinanzi a tale omissione, la difesa abbia l'onere di chiedere un rinvio dell'udienza ai sensi dell'art. 309, comma 9-bis cod. proc. pen. (Fattispecie in cui l'omesso deposito delle registrazioni era stato determinato dalla necessità di completamento delle operazioni di masterizzazione).