14 Mag Cassazione penale Sez. II ordinanza n. 7925 del 17 febbraio 2017
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in Massimario
Testo massima n. 1
Il provvedimento con cui è disposta la sostituzione della misura cautelare con altra più grave ex art. 276 cod. proc. pen., non è immediatamente ricorribile per cassazione, ai sensi dell’art. 311, comma secondo, dello stesso codice, ma è impugnabile solo con l’appello davanti al tribunale della libertà, ai sensi del precedente art. 310. [ Nella specie, la Corte ha qualificato l’impugnazione come appello, disponendo la trasmissione degli atti al tribunale competente ].
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