Avvocato.it

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5679 del 22 marzo 2004

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5679 del 22 marzo 2004

Testo massima n. 1

Ai sensi dell’art. 720 c.c.,secondo cui se l’immobile non sia comodamente divisibile ovvero se il frazionamento creerebbe pregiudizio alle ragioni del’economia pubblica o dell’igiene, l’immobile deve essere preferibilmente ricompreso per intero nella porzione di uno dei condividenti aventi diritto alla quota maggiore,il giudice non ha il potere di scelta fra attribuzione dell’immobile e vendita, essendo la prima certamente obbligatoria quando sia perseguibile, giacchè l’avverbio «preferibilmente» non si riferisce all’alternativa fra assegnazione e vendita-che rappresenta la extrema ratio adottabile nella sola ipotesi di indisponibilità di tutti i condividenti ad acquisire l’intero — ma al criterio di scelta del condividente avente diritto alla assegnazione, che deve essere in primis individuato nel titolare della quota maggiore ma con possibilità di una diversa opzione se adeguatamente giustificata.

[adrotate group=”9″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze