14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5679 del 22 marzo 2004
Testo massima n. 1
Ai sensi dell’art. 720 c.c.,secondo cui se l’immobile non sia comodamente divisibile ovvero se il frazionamento creerebbe pregiudizio alle ragioni del’economia pubblica o dell’igiene, l’immobile deve essere preferibilmente ricompreso per intero nella porzione di uno dei condividenti aventi diritto alla quota maggiore,il giudice non ha il potere di scelta fra attribuzione dell’immobile e vendita, essendo la prima certamente obbligatoria quando sia perseguibile, giacchè l’avverbio «preferibilmente» non si riferisce all’alternativa fra assegnazione e vendita-che rappresenta la extrema ratio adottabile nella sola ipotesi di indisponibilità di tutti i condividenti ad acquisire l’intero — ma al criterio di scelta del condividente avente diritto alla assegnazione, che deve essere in primis individuato nel titolare della quota maggiore ma con possibilità di una diversa opzione se adeguatamente giustificata.
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