14 Mag Cassazione civile Sez. VI-1 ordinanza n. 9387 del 16 aprile 2018
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in Massimario
Testo massima n. 1
Il giudizio di impugnazione delle pronunce arbitrali si compone di due fasi. Nella prima, rescindente, non è consentito alla Corte d’appello procedere ad accertamenti di fatto, dovendo il giudice dell’impugnazione limitarsi ad accertare eventuali cause di nullità del lodo, che possono essere dichiarate soltanto in conseguenza di determinati errori “in procedendo”, nonché per inosservanza delle regole di diritto, nei limiti previsti dall’art. 829 c.p.c.
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