14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 12372 del 17 maggio 2017
Testo massima n. 1
Nel rito del lavoro, la sentenza appellabile, salva la particolare ipotesi contemplata nel comma 2 dell’art. 433 c.p.c., è quella che contiene tutti gli elementi elencati nell’art. 132, comma 1, c.p.c., e che è pubblicata ai sensi dell’art. 133 c.p.c.; di conseguenza, nel caso di notificazione del solo dispositivo della sentenza, sempre che non ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 433, comma 2, c.p.c., non decorre il termine breve per l’impugnazione; ove, peraltro, il dispositivo non sia seguito dalla motivazione, bensì da un atto che attesti il mancato deposito della motivazione per impedimento del giudicante, l’onere di impugnazione decorre solo dalla comunicazione del mancato deposito della motivazione.
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