14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 5548 del 19 marzo 2004
Testo massima n. 1
Il recesso del socio da una società è un negozio unilaterale recettizio, destinato a perfezionarsi e a produrre i propri effetti sin dal momento in cui la dichiarazione che lo esprime sia pervenuta nella sfera di conoscenza della società destinataria; in caso di società per azioni, l’art. 2437, secondo comma, c.c. [ nel testo anteriore alle modifiche apportatevi dal D.L.vo n. 6 del 2003 ] ne subordina l’esercizio al rispetto di un breve termine di decadenza [ tre giorni dallà data dell’assemblea che ha assunto la deliberazione da cui il diritto di recesso del socio dissenziente trae origine, o quindici giorni dall’iscrizione di detta deliberazione nel registro delle imprese se il socio non abbia partecipato all’assemblea ]. Da tanto consegue, per un verso, che non è configurabile un preannuncio [ quasi in guisa di prenotazione ] dell’atto di recesso, formulato nel rispetto del predetto termine di decadenza, in vista dell’esercizio di un diritto di recesso da far poi valere al di fuori del termine decadenziale; per l’altro verso, che l’atto di recesso, almeno a partire dal momento in cui sono scaduti i termini per eventuali analoghe dichiarazioni di altri soci assenti o dissenzienti dalla medesima deliberazione, non è suscettibile di revoca né può essere subordinato a condizioni che ne rendano incerti gli effetti nel tempo.
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Testo massima n. 2
Nelle società per azioni, il credito relativo alla liquidazione della quota del socio receduto, essendo liquido ed esigibile, è per ciò solo idoneo a produrre interessi di pieno diritto, a norma dell’art. 1282, primo comma, c.c., senza necessita di alcun atto di messa in mora.
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