14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2806 del 21 marzo 1987
Testo massima n. 1
In tema di scioglimento delle comunioni e formazione delle porzioni dei condividenti con riguardo all’indivisibilità di un fondo [ ai fini della sua attribuzione unitaria o della vendita ex art. 720 c.c. ] non assumono rilievo le esigenze della programmazione del territorio in ragione del possibile contrasto del frazionamento del fondo con futuri programmi edilizi, atteso che l’amministrazione non è in alcun modo condizionata o vincolata dalle situazioni di dominio dei suoli preveduti o prevedibili dagli strumenti urbanistici.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]