Avvocato.it

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2806 del 21 marzo 1987

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2806 del 21 marzo 1987

Testo massima n. 1

In tema di scioglimento delle comunioni e formazione delle porzioni dei condividenti con riguardo all’indivisibilità di un fondo [ ai fini della sua attribuzione unitaria o della vendita ex art. 720 c.c. ] non assumono rilievo le esigenze della programmazione del territorio in ragione del possibile contrasto del frazionamento del fondo con futuri programmi edilizi, atteso che l’amministrazione non è in alcun modo condizionata o vincolata dalle situazioni di dominio dei suoli preveduti o prevedibili dagli strumenti urbanistici.

[adrotate group=”9″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze