Avvocato.it

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2351 del 31 gennaio 2017

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2351 del 31 gennaio 2017

Testo massima n. 1

In tema di giudizio d’appello, è ricorribile per cassazione, ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost., l’ordinanza d’inammissibilità emessa – ex art. 348 ter c.p.c. – sul presupposto della tardività delle istanze istruttorie dedotte dall’appellante, qualora quest’ultimo lamenti l’erronea applicazione dell’art. 345, comma 3, c.p.c., atteso che tale supposto “error in procedendo”, riflettendosi sulla prognosi di accoglibilità del gravame, non potrebbe essere dedotto contro la sentenza di primo grado, ma unicamente contro la menzionata ordinanza, non essendo altrimenti sindacabile la decisione che neghi alla parte la possibilità di potersi giovare dell’appello, ossia di una impugnazione idonea a provocare un riesame – sia pure nei limiti del proposto gravame – della causa nel merito, non limitato al controllo di vizi specifici.

[adrotate group=”17″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze