17 Mar Articolo 348 ter Codice di procedura civile — Pronuncia sull’inammissibilità dell’appello
All’udienza di cui all’articolo 350 il giudice, prima di procedere alla trattazione, sentite le parti, dichiara inammissibile l’appello, a norma dell’articolo 348-bis, primo comma, con ordinanza succintamente motivata, anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti conformi . Il giudice provvede sulle spese a norma dell’articolo
L’ordinanza di inammissibilità è pronunciata solo quando sia per l’impugnazione principale che per quella incidentale di cui all’articolo 333 ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell’articolo 348-bis. In mancanza, il giudice procede alla trattazione di tutte le impugnazioni comunque proposte contro la sentenza.
Quando è pronunciata l’inammissibilità, contro il provvedimento di primo grado può essere proposto, a norma dell’articolo 360, ricorso per cassazione. In tal caso il termine per il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado decorre dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, dell’ordinanza che dichiara l’inammissibilità. Si applica l’articolo 327, in quanto compatibile.
Quando l’inammissibilità è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione di cui al comma precedente può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del primo comma dell’articolo 360.
La disposizione di cui al quarto comma si applica, fuori dei casi di cui all’articolo 348-bis, secondo comma, lettera a), anche al ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello che conferma la decisione di primo grado.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”16″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 17020/2018
In materia di giudizio di legittimità, chi propone ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, a norma dell’art. 348 ter, comma 3, c.p.c., è sollevato dall’onere di allegare la comunicazione (o la notificazione, se antecedente) dell’ordinanza che ha dichiarato inammissibile l’appello, qualora il ricorso sia stato proposto entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza, poiché, in tal caso, non occorre dimostrare la tempestività dell’impugnazione.
Cass. civ. n. 20758/2017
L’inosservanza della specifica previsione, di cui all’art. 348 ter, comma 1, c.p.c., di sentire le parti prima di procedere alla trattazione ex art. 350 c.p.c. e di dichiarare inammissibile l’appello, costituisce un vizio proprio dell’ordinanza di inammissibilità resa a norma dell’art. 348 bis c.p.c. e, pertanto, integra una violazione della legge processuale deducibile per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost., escludendo anche la necessità di valutare se da tale violazione sia derivato un concreto ed effettivo pregiudizio al diritto di difesa delle parti. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio l’ordinanza della corte territoriale, che, dopo aver disposto un rinvio puro e semplice della prima udienza, aveva dichiarato inammissibile l’appello senza procedere a sentire specificamente le parti sull’applicabilità dell’art. 348 bis c.p.c.).
Cass. civ. n. 3067/2017
In tema di ricorso per cassazione, il termine previsto dall’art. 348 ter c.p.c. è applicabile anche all’impugnazione autonoma dell’ordinanza di inammissibilità dell’appello ex art. 348 bis c.p.c. nei casi in cui questa risulti consentita.
Cass. civ. n. 2351/2017
In tema di giudizio d’appello, è ricorribile per cassazione, ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost., l’ordinanza d’inammissibilità emessa – ex art. 348 ter c.p.c. – sul presupposto della tardività delle istanze istruttorie dedotte dall’appellante, qualora quest’ultimo lamenti l’erronea applicazione dell’art. 345, comma 3, c.p.c., atteso che tale supposto “error in procedendo”, riflettendosi sulla prognosi di accoglibilità del gravame, non potrebbe essere dedotto contro la sentenza di primo grado, ma unicamente contro la menzionata ordinanza, non essendo altrimenti sindacabile la decisione che neghi alla parte la possibilità di potersi giovare dell’appello, ossia di una impugnazione idonea a provocare un riesame – sia pure nei limiti del proposto gravame – della causa nel merito, non limitato al controllo di vizi specifici.
Cass. civ. n. 8942/2014
Il ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado ai sensi dell’art. 348 ter, quarto comma, cod. proc. civ., ha natura di ricorso ordinario, regolato dall’art. 366 cod. proc. civ. quanto ai requisiti di contenuto forma, e deve contenere, in relazione al n. 3 di detta norma, l’esposizione sommaria dei fatti di causa, da intendersi come fatti sostanziali e processuali relativi sia al giudizio di primo grado che a quello di appello. Ne consegue che nel ricorso la parte è tenuta ad esporre, oltre agli elementi che evidenzino la tempestività dell’appello e i motivi su cui esso era fondato, le domande e le eccezioni proposte innanzi al giudice di prime cure e non accolte, o rimaste assorbite, trovando applicazione, rispetto al giudizio per cassazione instaurato ai sensi dell’art. 348 ter cod. proc. civ., le previsioni di cui agli artt. 329 e 346 del medesimo codice, nella misura in cui esse avevano inciso sull’oggetto della devoluzione al giudice di appello.
Cass. civ. n. 8940/2014
In caso di declaratoria di inammissibilità dell’appello ex art. 348 ter cod. proc. civ., la Corte di cassazione – investita, ai sensi del terzo comma di detto articolo, dell’impugnazione della sentenza di primo grado – non può esaminare la ritualità della decisione del giudice di seconde cure per ragioni inerenti la tecnica e lo svolgimento del giudizio di appello, ma può rilevare che, in ragione della tardività dell’appello o dell’erronea proposizione dello stesso in luogo di altro mezzo di impugnazione, la sentenza di primo grado risultava passata in giudicato, a prescindere dal fatto che la declaratoria di inammissibilità dell’appello sia avvenuta per una di tali ragioni.
Cass. civ. n. 7273/2014
L’ordinanza di inammissibilità dell’appello ex art. 348 ter cod. proc. civ., se emanata nell’ambito suo proprio, cioè per manifesta infondatezza nel merito del gravame, non è ricorribile per cassazione, non avendo carattere definitivo, giacché il terzo comma del medesimo art. 348 ter consente di impugnare per cassazione il provvedimento di primo grado. Viceversa, tale ordinanza è ricorribile per cassazione ove dichiari l’inammissibilità dell’appello per ragioni processuali (nella specie, per genericità dei motivi), essa avendo, in tal caso, carattere definitivo e valore di sentenza, in quanto la declaratoria di inammissibilità dell’appello per questioni di rito non può essere impugnata col provvedimento di primo grado e, ai sensi dell’art. 348 bis cod. proc. civ., deve essere pronunciata con sentenza.
Cass. civ. n. 5528/2014
Nell’ipotesi di “doppia conforme” prevista dal quinto comma dell’art. 348 ter cod. proc. civ., il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse.
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