Avvocato.it

Articolo 349 Codice di procedura civile — Nomina dell’istruttore

Articolo 349 Codice di procedura civile — Nomina dell’istruttore

[ All’udienza di comparizione l’istruttore verifica la regolare costituzione del giudizio e, quando occorre, ordina l’integrazione di esso o la notificazione prevista nell’articolo 332 oppure dispone che si rinnovi la notificazione dell’atto d’appello o la comunicazione del decreto di fissazione dell’udienza. Dichiara l’inammissibilita’ dell’appello proposto fuori termine o l’improcedibilita’ di esso nei casi previsti nell’articolo 348, quando al riguardo non sorgono contestazioni. Dichiara inoltre la contumacia dell’appellato, provvede alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza, e procede al tentativo di conciliazione ordinando, quando occorre, la comparizione personale delle parti. Tutti i provvedimenti sono dati con ordinanza e sono soggetti a reclamo a norma dell’articolo 357 nei casi ivi previsti. ]

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

[adrotate group=”14″]

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

[adrotate group=”15″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze