17 Mar Articolo 349 Codice di procedura civile — Nomina dell’istruttore
[ All’udienza di comparizione l’istruttore verifica la regolare costituzione del giudizio e, quando occorre, ordina l’integrazione di esso o la notificazione prevista nell’articolo 332 oppure dispone che si rinnovi la notificazione dell’atto d’appello o la comunicazione del decreto di fissazione dell’udienza. Dichiara l’inammissibilita’ dell’appello proposto fuori termine o l’improcedibilita’ di esso nei casi previsti nell’articolo 348, quando al riguardo non sorgono contestazioni. Dichiara inoltre la contumacia dell’appellato, provvede alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza, e procede al tentativo di conciliazione ordinando, quando occorre, la comparizione personale delle parti. Tutti i provvedimenti sono dati con ordinanza e sono soggetti a reclamo a norma dell’articolo 357 nei casi ivi previsti. ]
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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