14 Mag Cassazione civile Sez. VI-3 ordinanza n. 20758 del 4 settembre 2017
Testo massima n. 1
L’inosservanza della specifica previsione, di cui all’art. 348 ter, comma 1, c.p.c., di sentire le parti prima di procedere alla trattazione ex art. 350 c.p.c. e di dichiarare inammissibile l’appello, costituisce un vizio proprio dell’ordinanza di inammissibilità resa a norma dell’art. 348 bis c.p.c. e, pertanto, integra una violazione della legge processuale deducibile per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost., escludendo anche la necessità di valutare se da tale violazione sia derivato un concreto ed effettivo pregiudizio al diritto di difesa delle parti. [ Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio l’ordinanza della corte territoriale, che, dopo aver disposto un rinvio puro e semplice della prima udienza, aveva dichiarato inammissibile l’appello senza procedere a sentire specificamente le parti sull’applicabilità dell’art. 348 bis c.p.c. ].
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