14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 8512 del 31 marzo 2017
Posted at 17:39h
in Massimario
Testo massima n. 1
In tema di appello, la diserzione bilaterale delle parti ad un’udienza cui segua la comparizione delle stesse a quella successiva, anche al solo fine di rendere dichiarazione di adesione all’astensione collettiva deliberata dagli organismi forensi, non comporta la dichiarazione di improcedibilità del gravame ex art. 348 c.p.c., poiché la comparizione alla seconda udienza manifesta l’intento di interrompere il meccanismo di cui alla detta disposizione normativa.
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