14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2775 del 26 ottobre 1973
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in Massimario
Testo massima n. 1
Il credito di una somma di denaro liquida o comunque agevolmente determinabile, in base ad elementi o criteri prestabiliti dal contratto o dalla legge, non perde tale carattere per le eventuali contestazioni da parte del debitore. La pronuncia giudiziale, in tal caso, ha infatti effetto meramente dichiarativo, essendo diretta ad accertare quella liquidità che già esiste nel credito, per la sua stessa natura.
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