14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2989 del 10 aprile 1990
Testo massima n. 1
Ad escludere la comoda divisibilità di un bene immobile, non è sufficiente un qualsiasi deprezzamento, anche se di lieve entità, delle porzioni rispetto al valore del bene indiviso [ come quello indotto, di norma, dall’essere, le porzioni, parte di un’unità originariamente indivisa ], ma è necessario che la riduzione di valore delle porzioni — che può [ e deve ] risultare solo dal rapporto tra l’ampiezza della normale ed ordinaria utilizzazione del bene indiviso e quella consentita dalle porzioni da attribuire ai partecipanti alla comunione — sia sensibile ed apprezzabile.
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