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Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 14503 del 29 marzo 2018

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 14503 del 29 marzo 2018

Testo massima n. 1

Ai fini della configurabilità, quanto meno a livello di gravità indiziaria, del reato di partecipazione ad un’associazione con finalità di terrorismo [ art. 270 bis c.p. ], è necessaria e sufficiente una condotta del singolo che si innesti in una struttura organizzata, anche elementare, ma dotata di un grado di effettività tale da rendere almeno possibile l’attuazione del programma criminoso, mentre non è necessaria anche la predisposizione di un programma di concrete azioni terroristiche; condizione, quella anzidetta, per la cui ravvisabilità non occorre neppure la dimostrazione di un ruolo specifico che il soggetto abbia svolto nell’ambito dell’associazione, potendo la partecipazione realizzarsi nei modi più svariati, ivi compresi, quando si tratti di terrorismo di asserita matrice islamica, i dichiarati propositi di partire per combattere “gli infedeli”, la vocazione al martirio e l’opera di indottrinamento, sempre che vi siano anche elementi concreti che rivelino l’esistenza di contatti operativi potenzialmente idonei a consentire la traduzione in pratica dei propositi di morte, restando per converso esclusa la rilevanza penale di un’adesione che sia meramente ideologica o psicologica al programma criminale.

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