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Art. 270 bis — Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico

Art. 270 bis — Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico

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Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione o un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l’impiego.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 14503/2018

Ai fini della configurabilità, quanto meno a livello di gravità indiziaria, del reato di partecipazione ad un’associazione con finalità di terrorismo (art. 270 bis c.p.), è necessaria e sufficiente una condotta del singolo che si innesti in una struttura organizzata, anche elementare, ma dotata di un grado di effettività tale da rendere almeno possibile l’attuazione del programma criminoso, mentre non è necessaria anche la predisposizione di un programma di concrete azioni terroristiche; condizione, quella anzidetta, per la cui ravvisabilità non occorre neppure la dimostrazione di un ruolo specifico che il soggetto abbia svolto nell’ambito dell’associazione, potendo la partecipazione realizzarsi nei modi più svariati, ivi compresi, quando si tratti di terrorismo di asserita matrice islamica, i dichiarati propositi di partire per combattere “gli infedeli”, la vocazione al martirio e l’opera di indottrinamento, sempre che vi siano anche elementi concreti che rivelino l’esistenza di contatti operativi potenzialmente idonei a consentire la traduzione in pratica dei propositi di morte, restando per converso esclusa la rilevanza penale di un’adesione che sia meramente ideologica o psicologica al programma criminale.

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Cass. pen. n. 25452/2017

In tema di associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico, di cui all’art. 270-bis cod. pen., la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno “status”di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l’interessato “prende parte”al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell’ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi. (In motivazione, la Corte ha osservato che l’affermazione di penale responsabilità dell’agente a titolo di partecipazione presuppone la dimostrazione dell’effettivo inserimento del medesimo nella struttura organizzata attraverso condotte univocamente sintomatiche, le quali possono consistere, oltreché nell’assunzione di un ruolo concreto nell’organigramma criminale, anche nello svolgimento di attività preparatorie rispetto all’esecuzione del programma).

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Cass. pen. n. 24103/2017

Integra il reato di istigazione a delinquere, la diffusione, mediante l’inserimento su profilo personale Facebook, di comunicazioni contenenti riferimenti alle azioni militari del conflitto bellico siro-iracheno e all’Isische ne è parte attiva, dai quali, anche solo indirettamente, possa dedursi un richiamo alla jihad islamica e al martirio, in considerazione, sia della natura di organizzazioni terroristiche, rilevanti ai sensi dell’art. 270-bis cod.pen., delle consorterie di ispirazione jihadista operanti su scala internazionale sia della potenzialità diffusiva indefinita della suddetta modalità comunicativa.(Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio l’ordinanza del Tribunale del riesame che aveva disposto la liberazione dell’indagato, escludendo la rilevanza apologetica di alcune videoregistrazioni postate sul profilo Facebook tra le quali alcune, riguardanti il conflitto bellico siro-iracheno, prive di espliciti riferimenti all’Isis e alla matrice islamica radicale che ispirava le sue azioni, ma altre inneggianti esplicitamente alla jihad e al martirio).

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