14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 52549 del 17 novembre 2017
Testo massima n. 1
Integra il delitto di riciclaggio il compimento di operazioni consapevolmente volte ad impedire in modo definitivo, od anche a rendere difficile, l’accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità: tra di esse rientra la condotta di chi deposita in banca denaro di provenienza illecita poiché, stante la natura fungibile del bene, in tal modo esso viene automaticamente sostituito con denaro pulito. [ Fattispecie relativa all’apertura da parte degli imputati di libretti di risparmio o conti correnti intestati a persone di fantasia o inconsapevoli, utilizzando documenti falsi di identità, per ivi depositare somme provento di truffa ].
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Testo massima n. 2
Sussiste l’interesse della parte civile alla partecipazione al giudizio di legittimità instaurato a seguito di ricorso del procuratore generale finalizzato ad ottenere una diversa qualificazione giuridica, “in pejus”, del fatto – reato accertato, poiché da quest’ultima può derivare una differente quantificazione del danno morale da risarcire, cui si perviene tenendo conto anche della gravità del reato, suscettibile di acuire i turbamenti psichici e l’entità del patema d’animo sofferti dalla vittima.
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