14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 19217 del 21 aprile 2017
Testo massima n. 1
Non è configurabile il delitto di truffa quando il profitto, anche se conseguito fraudolentemente, è oggettivamente legittimo. [ In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna per il reato di truffa, commesso attraverso la falsificazione del verbale di una commissione medico legale che aveva riconosciuto ad uno dei coimputati lo stato di inabilità e l’indennità sostitutiva di preavviso, relativa alla risoluzione del rapporto di lavoro cui era stato indotto il Direttore generale di una A.U.S.L., rilevando che dall’istruttoria dibattimentale era, comunque, emersa la presenza di una patologia significativa in relazione alla quale era necessario disporre una perizia medico-legale al fine di accertarne le effettive condizioni di salute ].
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