14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 41767 del 13 settembre 2017
Testo massima n. 1
Integra il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato anziché quello di frode informatica, previsto dall’art.640-ter cod.pen l’inserimento negli apparecchi elettronici da gioco di una scheda informatica, attivabile a distanza, mediante la quale la quota di spettanza dell’erario non viene comunicata e, conseguentemente, versata all’amministrazione finanziaria, senza che ciò comporti alcuna alterazione del sistema informatico o telematico altrui. [ In motivazione, la Corte ha precisato che l’inserimento di una seconda scheda all’interno del medesimo apparecchio da gioco, non incide sul sistema informativo lecito, bensì funziona autonomamente, condividendo esclusivamente le periferiche di ingresso ed uscita ].
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Testo massima n. 1
Integra il reato di frode informatica l’utilizzazione di sistemi di blocco od alterazione della comunicazione telematica tra apparecchi da gioco del tipo “slot-machine” e l’amministrazione finanziaria, trattandosi di alterazione dell’altrui sistema telematico, finalizzato all’indebito trattenimento della quota di imposta sulle giocate.
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