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Cassazione penale Sez. II sentenza n. 31652 del 28 giugno 2017

Cassazione penale Sez. II sentenza n. 31652 del 28 giugno 2017

Testo massima n. 1

Il reato di truffa si perfeziona nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica abbiano fatto seguito la “deminutio patrimonii” del soggetto passivo e la “locupletatio” dell’agente, sicché, qualora l’oggetto materiale del reato sia costituito da assegni circolari, il reato si consuma nel momento e nel luogo in cui ha sede la banca trattaria, dove avviene l’acquisizione da parte dell’autore del reato della relativa valuta.

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