14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 18641 del 14 aprile 2017
Testo massima n. 1
Nel delitto di detenzione per la vendita di prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, la cui previsione è rimasta identica pur a seguito della riforma dell’art. 474 cod. pen. ad opera della legge 23 luglio 2009, n. 99, l’elemento soggettivo è costituito dal dolo specifico, atteso che la destinazione del prodotto alla vendita rappresenta la finalità che caratterizza la condotta di detenzione e non soltanto la connotazione oggettiva della stessa, rispondendo all’esigenza di selezionare i fatti ritenuti effettivamente offensivi del bene giuridico a fronte di una significativa anticipazione della sua tutela.
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