14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 27376 del 31 maggio 2017
Testo massima n. 1
Integra il delitto di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, di cui all’art. 474 cod. pen., e non il delitto di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, di cui all’art. 517 cod. pen., la condotta di acquisto per la rivendita al pubblico di beni con marchi o segni distintivi falsificati se vi è sostanziale identità del “logo” riprodotto rispetto a quello originale, in quanto il primo delitto si riferisce a prodotti recanti marchi – e, quindi, segni distintivi delle ditte produttrici – contraffatti, mentre il secondo, posto a tutela dell’ordine economico, punisce la messa in circolazione di prodotti dell’ingegno od opere industriali recanti marchi o segni distintivi atti ad ingannare il compratore su origine, provenienza o qualità della merce.
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