14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 49526 del 27 ottobre 2017
Testo massima n. 1
Il reato di rivelazione di segreti di ufficio, previsto dall’art. 326, comma primo, cod. pen., è un reato di pericolo concreto, posto a tutela del buon andamento e dell’imparzialità della pubblica amministrazione, la cui configurabilità va esclusa solo con riferimento alla divulgazione di notizie futili o insignificanti, ma non in relazione a notizie inesatte. [ Fattispecie in cui la Corte ha escluso la inoffensività della rivelazione da parte di un funzionario della cancelleria dell’ufficio del giudice per le indagini preliminari, su richiesta informale di un privato, dell’assenza della iscrizione di quest’ultimo nei registri consultabili da tale ufficio, iscrizione in realtà esistente ma segretata dal pubblico ministero ].
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]