14 Mag Cassazione civile Sez. VI-1 ordinanza n. 4498 del 23 febbraio 2018
Testo massima n. 1
Per aversi ingerenza dell’accomandante nell’amministrazione della società in accomandita semplice – vietata dall’art. 2320 c.c. e idonea a giustificare l’esclusione del socio ex art. 2286 c.c. – è necessario che l’accomandante contravvenga al divieto di trattare o concludere affari in nome della società o di compiere atti di gestione aventi influenza rilevante sull’amministrazione della stessa. [ Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva ritenuto che la mera “presa di contatto” del socio con un’altra società, tesa a sondarne le intenzioni “transattive”, non comportasse violazione del divieto di ingerenza ].
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