14 Mag Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 12568 del 22 maggio 2018
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in Massimario
Testo massima n. 1
Il licenziamento intimato per il perdurare delle assenze per malattia od infortunio del lavoratore, ma prima del superamento del periodo massimo di comporto fissato dalla contrattazione collettiva o, in difetto, dagli usi o secondo equità, è nullo per violazione della norma imperativa di cui all’art. 2110, comma 2, c.c..
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