14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2335 del 1 marzo 1995
Testo massima n. 1
L’art. 720 c.c. prevede la vendita all’incanto degli immobili non divisibili come rimedio residuale cui ricorrere quando nessuno dei coeredi voglia avvalersi della facoltà di domandare l’attribuzione dell’intero con addebito dell’eccedenza. Pertanto, detti immobili debbono essere preferibilmente compresi per intero nella porzione di uno degli aventi diritto alla quota maggiore, secondo il criterio di massima indicato
dall’art. 720 c.c., il quale non impedisce peraltro l’esercizio da parte del giudice della facoltà di procedere all’assegnazione, anche quando le quote dei condividenti siano eguali.
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