14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 14772 del 14 giugno 2017
Testo massima n. 1
In materia di pubblico impiego contrattualizzato, nel settore della scuola, la costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato intervenuta tardivamente, a seguito dell’accertamento giudiziale dell’illegittimo operato della P.A., può essere disposta dal giudice con retrodatazione giuridica dell’assunzione, ma non con retrodatazione economica, in quanto non si determina un diritto alle retribuzioni per il periodo antecedente all’assunzione in cui la prestazione lavorativa non è stata svolta, ma un diritto al risarcimento del danno; quest’ultimo non si identifica, infatti, nella mancata erogazione della retribuzione, essendo necessaria l’allegazione e la prova dell’entità dei pregiudizi di tipo patrimoniale e non che trovino causa nella condotta del datore di lavoro, qualificata come illecita.
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Testo massima n. 2
La cessazione unilaterale del rapporto per mancato superamento della prova rientra nell’eccezionale fattispecie del recesso “ad nutum” di cui all’art. 2096 c.c., sottratto all’ordinaria disciplina di controllo delle ragioni del licenziamento, fermo restando, peraltro, che il richiamo al mancato superamento di un patto di prova non validamente apposto è inidoneo a costituire giusta causa o giustificato motivo di licenziamento e giustifica l’applicazione della tutela reintegratoria e risarcitoria, prevista dall’art. 18, comma 4, st.lav, come modificato dalla l. n. 92 del 2012, applicabile “ratione temporis”.
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