14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5629 del 16 novembre 1985
Posted at 16:34h
in Massimario
Testo massima n. 1
La cessione ordinaria del credito [ cui è equiparata — ex art. 24 R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669 — la girata della cambiale dopo il protesto per mancato pagamento ] attua il trasferimento del credito, in capo al cessionario, nella sua identità causale e, pertanto, privando della titolarità del credito il cedente, rende a quest’ultimo inopponibile l’eccezione di compensazione giudiziale con tale credito, di altro credito del debitore ceduto inerente al medesimo rapporto.
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