14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 20207 del 21 agosto 2017
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in Massimario
Testo massima n. 1
Il credito per l’indennità ex art. 1150 c.c. è un credito di valore, in quanto mira a reintegrare il patrimonio del possessore che ha eseguito i miglioramenti e pertanto il giudice, nel determinarlo, deve tenere conto della svalutazione monetaria.
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