14 Mag Cassazione civile Sez. VI-2 ordinanza n. 20071 del 11 agosto 2017
Testo massima n. 1
Instaurandosi il condominio sul fondamento della relazione di accessorietà tra i beni comuni e le proprietà individuali e riscontrandosi la medesima situazione nel condominio cd. “minimo”, ne discende che anche rispetto a quest’ultimo trova applicazione, sia per l’organizzazione interna dell’assemblea che per le situazioni soggettive dei partecipanti, la disciplina di cui agli artt. 1117 e ss. c.c., potendo pertanto in tal caso i condomini, in applicazione del principio maggioritario ed anche se in numero inferiore, rispettivamente, a quattro e dieci, nominare un amministratore ed approvare un regolamento. [ Principio reso in fattispecie regolata, “ratione temporis”, dalla disciplina anteriore a quella introdotta dalla l. n. 220 del 2012 ].
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