14 Mag Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 26360 del 7 novembre 2017
Testo massima n. 1
Il condomino risponde dei danni da lui causati alle parti comuni, solo se vi sia stato riconoscimento di responsabilità o all’esito di un accertamento giudiziale, non potendo l’assemblea, in mancanza di tali condizioni, porre a suo carico l’obbligo di ripristino, o imputargli a tale titolo alcuna spesa, ed essendo obbligata ad applicare, come criterio di ripartizione della spesa, la regola generale stabilita dall’art. 1123 c.c..
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Testo massima n. 2
In tema concessioni di beni pubblici e relativa tutela possessoria, la disciplina dettata per il demanio si estende, in quanto compatibile, anche al mare territoriale [ benché quest’ultimo non vi rientri, configurandosi come una “res communis omnium” ], essendone configurabile un diritto soggettivo ad uso speciale in favore del titolare della concessione avente ad oggetto uno stabilimento balneare aperto al pubblico, che ha un interesse differenziato all’esercizio della balneazione nello specchio di mare antistante, sicché anche l’alterazione dell’acqua marina è idonea a turbare l’esercizio del possesso corrispondente al diritto del concessionario.
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