14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 4262 del 11 gennaio 2001
Testo massima n. 1
Il sequestro preventivo di beni immobili, effettuato ai sensi dell’art. 321 c.p.p., non è trascrivibile, a differenza del sequestro conservativo, nei registri di pubblicità immobiliare. Tale regola, tuttavia, non trova applicazione quando trattisi di sequestro preventivo disposto ai sensi dell’art. 12 sexies del D.L. 8 giugno 1992 n. 306, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 1992 n. 356, attesa la esclusiva finalizzazione di tale sequestro alla confisca obbligatoria dei beni di cui al comma 1 dello stesso articolo e tenuto conto dell’applicabilità, con riguardo ad esso, delle prescrizioni, anche procedimentali, concernenti il sequestro disposto ai sensi dell’art. 2 ter della legge 31 maggio 1965 n. 575, fra cui quella contenuta nell’art. 2 quater di detta legge, in base alla quale, quando il sequestro abbia ad oggetto beni immobili o mobili registrati, esso viene eseguito «con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici».
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]