14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 8038 del 3 giugno 2002
Posted at 16:44h
in Massimario
Testo massima n. 1
Il datore di lavoro che, nella incontroversa esistenza del rapporto di lavoro, ne sostenga la cessazione per negativo esito della prova, ha l’onere di provare, ex art. 2967, secondo comma, c.c., l’esistenza di un valido patto di prova; a tal fine è necessario che il patto risulti da atto scritto, anteriore o contestuale all’inizio del rapporto di lavoro.
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